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ART. 9
La Regione Campania, direttamente o con l'ausilio di un'apposita
"Struttura di Controllo" autorizzata ai sensi del Reg. (CEE) N° 2081/92,
provvedera' ad accertare la rispondenza del prodotto da trasformare e
trasformato ai requisiti previsti dagli articolati del presente
disciplinare. Gli accertamenti delle caratteristiche del prodotto fresco
possono essere eseguiti presso:
- le aziende agricole, durante la fase di astrinsecazione del processo
produttivo;
- un centro di raccolta e/o presso lo stabilimento per la
trasformazione, su di un campione prelevato seguendo le norme indicate per
la campionatura.
L'accertamento dei requisiti del prodotto trasformato, dovra' essere
effettuato presso l'industria che lo ha prodotto, su di un campione
prelevato seguendo i criteri della campionatura previsti dalle vigenti
leggi. Inoltre, la Regione Campania, tramite le proprie strutture
tecniche, e' tenuta a verificare la consistenza delle superfici investite
i relativi riferimenti catastali e l'asatta ubicazione nel territorio
dattagliato nell'art. 3, al fine di istituire un apposito albo dei terreni
coltivati a pomodoro dell'ecotipo San Marzano che verra' aggiornato
annualmente e pubblicato sul B.U.R.C.. Le richieste di inclusione
nell'albo verranno prodotte direttamente dalle aziende agricole
interessate agli uffici regionali competenti del territorio. Parimenti, la
Regione Campania, in collaborazione con le Associazioni degli Industriali
Conservieri, provvedera' ad istituire un apposito albo degli industriali
trasformatori ricadenti nel territorio di cui al precedente art. 3, in
possesso dei requisiti indispensabili per la produzione del "Pomodoro San
Marzno dell'Agro Sarnese-Nocerino a Denominazione d'Origine Protetta -DOP-. Tale albo verra' pubblicato sul B.U.R.C. ed aggiornato
periodicamente. Alla Regione Campania, inoltre, in via transitoria, nelle
more che si costituisca il Consorzio per la valorizzazione e la tutela del
"Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino" -DOP-, sono demandati i
seguenti compiti:
- di gestire l'attuazione nonche' l'osservanza delle norme del presente
disciplinare;
- di provvedere alla tutela dell'albo dei terreni coltivati a pomodoro
S. Marzano con relativi dati catastali ed al relativo aggiornamento;
- di provvedere alla tenuta ed al relativo aggiornamento dell'albo dei
trasformatori;
- di provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico della
materia prima e del prodotto finito;
- di sviluppare e diffondere il miglioramento delle tecniche di
coltivazione;
- di promuvere il miglioramento genetico della pianta ed in particolare
della bacca;
- di sviluppare la ricerca sulla rispondenza delle caratteristiche
analitiche-composizionali, biochimiche e molecolari degli ecotipi San
Marzano;
- di provvedere alla salvaguardia ed alla conservazione del germoplasma
degli ecotipi di pomodoro San Marzano nonche' alla loro selezione;
- di avviare lo sviluppo di una politica sementiera degli ecotipi e
delle linee migliorate del pomodoro San Marzano al fine di razionalizzare
la produzione del materiale di propagazione (seme e piantine);
- di promuovere il miglioramento dell'organizzazione economica dei
produttori;
- di stabilire precise norme di qualita' attraverso parametri oggettivi
derivanti da opportuna attivita' di ricerca finalizzata, anche a rettifica
dei parametri riportati negli articoli 5-6-7 del presente
disciplinare.
ART. 10
Chiunque, servendosi delle diciture sopradette produce, trasforma, pone
in vendita e comunque distribuisce per il consumo una produzione di
"Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino":
- senza aver ricevuto l'apposita autorizzazione;
- che non corrisponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare,
e' punito a norma delle vigenti leggi in materia frodi e
sofisticazione.
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